Esclusi gli istituti di credito, solamente pochissime società di revisione in tutta Italia sono abilitate al rilascio dell’asseverazione del piano economico ai sensi dell'art. 183 D.Lgs 50/2016 in quanto iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico come società di revisione (art. 1 legge 23 novembre 1939 n. 1966). Un’asseverazione rilasciata da tutte quelle società che si definiscono di revisione ma non lo sono, potrebbe generare ricorsi e contestazioni da parte dei concorrenti non aggiudicatari del bando di gara ed inficiare così l’esito della stessa. Può pregiudicare negativamente l'esito della gara di project financing una asseverazione di business plan rilasciata dalle società di servizi (ex. art. 106 D.lgs 385/93), società finanziarie e società fiduciarie non costituite da un istituto di credito. Vedi in tal senso le recenti sentenze del TAR del Lazio e TAR Toscana che non solo hanno respinto i ricorsi presentati dalle Società i cui piani economici erano stati asseverati da soggetti non abilitati ma non hanno nemmeno permesso all'Impresa concorrente la possibilità di sanare il vizio attraverso il soccorso istruttorio precludendo quindi la partecipazione alla gara. Un Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato da un soggetto non abilitato equivale alla mancata presentazione del piano finanziario e come tale non sanabile con il soccorso istruttorio, "L’ammissione di un'asseverazione postuma del piano economico finanziario attribuirebbe alla parte che se ne avvalesse un ingiustificato vantaggio competitivo in violazione della par condicio (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 giugno 2013 n. 713; T.A.R. Liguria sez. II, 17 aprile 2009 n. 772)".
L'articolo 183, comma 9 del Dlgs 50/2016 (codice degli appalti pubblici) dispone infatti che "Le offerte devono contenere [...] un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966". E' bene prestare inoltre particolare attenzione anche alle società finanziarie che non appartengono al nuovo albo 106 del Testo unico bancario (TUB).
Dunque, i soggetti abilitati al rilascio dell'asseverazione del piano economico sono esclusivamente:
Con la nostra società non ci sono rischi in quanto è regolarmente iscritta, come società di revisione ai sensi dell’art.1 L. 1966/39, nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico con aut. del 07/12/12.
Ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Appalti, il privato che intenda proporre alla Pubblica Amministrazione un’offerta per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità mediante l’istituto della finanza di progetto, è obbligato a presentare, tra i vari documenti, anche un piano economico finanziario asseverato da una banca o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966.
Casi in cui l’asseverazione bancaria può essere richiesta dalla Legge sono ad esempio:
La nostra società è la giusta scelta perché offre:
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